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Reati contro la persona e il patrimonio

Nessuna invasione e occupazione abusiva di demanio nel caso di scaletta realizzata per agevolare l'accesso al mare

Pubblicato il 17/03/2025

E' quanto affermato dalla Corte di Appello di Lecce, con una sentenza depositata nel febbraio 2025, nell'ambito di una vicenda giudiziaria che vedeva, tra gli imputati, l'amministratore della società committente dei lavori di realizzazione (sulla costa adriatica salentina) di una struttura balneare, molto nota per via del suo brand divenuto icona nazionale dell'hospitality di lusso, unitamente al progettista e direttore dei lavori (oltre a diversi funzionari pubblici comunali), entrambi accusati (tra l'altro) di aver arbitrariamente occupato un'area del demanio marittimo con la realizzazione di una piccola scala di accesso al mare (ex artt. 1161 cod. nav. e 633-639 bis c.p.).

Era stato evidenziato come integrasse il reato di "invasione di immobili" soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus.  

Nel caso in esame, tuttavia, non era assolutamente emerso che l'introduzione nell'area demaniale per la esecuzione della scala di cui all'imputazione, su un preesistente varco di accesso alla scogliera, avesse realizzato anche una invasione ed occupazione del demanio, con privazione della possibilità di utilizzo dello stesso varco da parte del pubblico, o, quantomeno, con un apprezzabile depauperamento della facoltà di godimento da parte del pubblico.

E così la Corte, riformando sul punto la sentenza di primo grado, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell'avv. Gianluca D'Oria, difensore del progettista e direttore dei lavori, ha assolto gli imputati dal delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. "perché il fatto non sussiste", motivando l'esito assolutorio sulla base della circostanza per la quale costoro "non avevano apposto recinzioni, cancelli, sbarramenti o altre simili limitazioni che potessero ostacolare il passaggio al mare alla generalità degli aventi diritto per riservarlo a sé e ai propri clienti", concludendo nel senso che la contestata condotta di posizionamento in area demaniale di conci di tufo per la costruzione di una scaletta non autorizzata, potesse integrare soltanto la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. (nel caso di specie oramai prescritta).

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