Reati ambientali
Pubblicato il 04/11/2020
Con ordinanza n. 9 del 5 giugno 2020 (dep. 2.9.2020), il Tribunale del riesame di Roma, Sez. XI, Pres. ed est. Favara, ric. Refecta ed altri, ha dato applicazione, per la prima volta, ad alcuni importanti principi sanciti dalla Suprema Corte e dalla Corte europea di Giustizia in materia di rifiuti con “codici a specchio” ed onere della prova circa la loro pericolosità.
La vicenda giudiziaria, da cui trae spunto la pronuncia, ha preso avvio nel gennaio 2017 con la esecuzione di vari provvedimenti di sequestro, aventi ad oggetto ben 19 impianti di trattamento rifiuti ed una discarica per rifiuti non pericolosi ubicati in alcune province del Lazio, a carico di numerosi soggetti indagati, tra l’altro, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in relazione ad ingenti quantitativi di rifiuti contrassegnati da “codici a specchio” e classificati come non pericolosi sulla scorta di analisi ritenute insufficienti al fine di escluderne la pericolosità.
Ponendosi in linea con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale, il Tribunale capitolino ha affermato, tra l’altro, come la Cassazione “pur stigmatizzando le declinazioni accusatorie della presunzione di pericolosità e del principio di precauzione, sembra al contempo chiaramente evidenziare che il detentore di rifiuti, che abbia effettuato le indagini di provenienza e di composizione del rifiuto delineate e, ciò nonostante, non sia riuscito ad effettuare un campionamento sufficientemente rappresentativo del rifiuto per comprovate ragioni di impossibilità o inesigibilità, è comunque onerato, in base al principio di precauzione, del dovere di caratterizzare tali rifiuti come pericolosi e, dunque, in tale ipotesi, dopo aver effettuato tutte le indagini indicate dalla normativa (e non solo il campionamento e l'analisi chimica), in caso di indeterminabilità della natura del rifiuto avrà l'obbligo di attribuire allo stesso un codice a specchio di pericolosità, tutte le volte che persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente”.
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