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Reati urbanistici, edilizi e paesaggistici

La lottizzazione abusiva c.d. materiale si consuma con l’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, a nulla rilevando ai fini del protrarsi (della permanenza) del reato il mero utilizzo nel tempo della struttura ultimata.

Pubblicato il 20/04/2021

È quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte, Sezione Terza, estensore Reynaud, con la sentenza numero 12459 depositata nel marzo 2021 (ud. 13 gennaio 2021), con la quale, pur rigettando il ricorso proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Lecce che aveva considerato legittimo il decreto di sequestro preventivo di una struttura turistico-ricettiva, ravvisando il fumus del reato di lottizzazione abusiva, è stato ritenuto non condivisibile l’assunto del tribunale salentino in punto di individuazione del momento consumativo del reato urbanistico contestato (da cui decorre il relativo termine prescrizionale).

In vero, ed è questo il profilo di maggiore novità desumibile dalla pronuncia in esame, non può opinarsi, contrariamente a quanto statuito nell’ordinanza impugnata, che “l’illecito lottizzatorio si realizza con il completamento delle opere sul territorio e il momento consumativo perdura nel tempo sino a quando l’offesa tipica non raggiunge l’apice della gravità (utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione e i vincoli di legge e conseguente lesione degli interessi pubblici sottesi)”.

A seguire questa tesi, che peraltro non chiarisce quale sarebbe il supposto “apice di gravità”, chiosano i giudici di legittimità, la lottizzazione abusiva rischierebbe di essere considerata quale reato potenzialmente imprescrittibile pur dopo la cessazione delle condotte illecite, dandosi al proposito rilievo alle mere conseguenze permanenti dell’illecito.

Per contro, proseguono gli ermellini, secondo i principi generali, come accade nei reati eventualmente permanenti, il momento consumativo coincide con l’ultimo della serie di atti che integrano la condotta che ha leso definitivamente l’interesse tutelato dalla norma, pur potendo continuare le conseguenze dannose.

Pertanto, conclude la sentenza sul punto, nel caso in esame l’utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione, quale conseguenza del reato, è eventualmente rilevante ai soli fini dell’individuazione del periculum richiesto dall’articolo 321, comma 1, c.p.p. per poter disporre il sequestro.

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Lo Studio si trova nel cuore di Lecce, all'interno di un antico palazzotto del '500, a pochi passi dall'arco di Trionfo Carlo V (Porta Napoli) e dal Duomo.
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73100 Lecce

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