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Responsabilità sanitaria

Va assolto dal reato di omicidio colposo il medico di pronto soccorso nel caso in cui, pur a fronte di una errata diagnosi, difetti la prova della esistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, di un nesso causale tra condotta ed evento

Pubblicato il 29/08/2024

È quanto affermato dal Tribunale di Lecce, sezione monocratica, all’esito di un processo che vedeva imputato del reato di omicidio colposo un medico di pronto soccorso, in concorso col medico curante, per aver omesso di formulare una corretta diagnosi differenziale nei confronti di una paziente affetta da “diverticolite acuta non complicata”, non sottoponendola ad approfondimenti diagnostico-strumentali e laboratoristici, che, se eseguiti, avrebbero permesso di disporne l’immediato ricovero – in luogo della prescritta terapia domiciliare – così impedendo che la malattia degenerasse nel volgere di qualche giorno in “peritonite diffusa da perforazione di diverticolo” e, per l’effetto, portasse al decesso della persona offesa.

Accogliendo i rilievi difensivi dell’avv. Gianluca D’Oria, difensore di fiducia del medico di pronto soccorso, all’esito di una complessa attività istruttoria, preceduta dall’espletamento di perizie e consulenze disposte in sede di incidente probatorio, il giudice di merito è pervenuto ad un esito assolutorio, sia pure con formula dubitativa ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., osservando come la ipotizzata c.d. condotta alternativa lecita (diagnosi differenziale ed eventuale ricovero) non risultasse dotata, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, di efficacia impeditiva tale da attribuire all'omissione del medico ruolo causale o concausale nel determinismo delle complicanze della malattia diverticolare fino al decesso della signora”.

Ne deriva la impossibilità di raggiungere, nel caso di specie, un verdetto di condanna, pur a fronte di una condotta del medico d’urgenza ritenuta non in linea con le leges artis che impongono, come la Suprema Corte ha più volte evidenziato con riguardo a casi simili, che “fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente, quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili (anche nel senso di chiedere pareri specialistici), di escludere patologie alternative, proseguendo gli accertamenti diagnostici e i trattamenti medico-chirurgici necessari”.    

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