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Reati contro la P.A. e reati di falso

Va restituita la c.d. copia integrale dei dispositivi elettronici (cellulari, tablet, p.c. ecc.) sequestrati all'indagato una volta ultimate le operazioni di selezione dei dati di rilievo probatorio ivi contenuti

Pubblicato il 29/08/2024

È quanto disposto con una recente ordinanza dal Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, nell’ambito di un complesso procedimento penale avviato a carico di numerosi imputati, tra amministratori locali, imprenditori e funzionari comunali di una nota località turistica salentina, ritenuti responsabili di aver costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione (tra gli altri) di reati contro la pubblica amministrazione e reati di falso ideologico.

 In accoglimento di una eccezione formulata dall’avvocato Gianluca D’Oria, difensore di uno dei principali imputati (già sindaco del comune salentino), tesa a far espungere dal fascicolo del dibattimento (con conseguente restituzione agli aventi diritto) la c.d. copia integrale dei dati contenuti nei cellulari di alcuni degli imputati, dati già oggetto di selezione in fase di indagini a mezzo di apposita consulenza, il Tribunale ha osservato come, secondo la giurisprudenza più recente, “il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c. d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto”.

Era invero stato fatto rilevare come, alla luce del principio di proporzione, la compressione dei diritti di riservatezza dei soggetti privati può ritenersi proporzionale ed adeguata solo nei limiti di tempo strettamente necessari a consentire all'organo inquirente di acquisire le informazioni probatoriamente rilevanti cui è finalizzato il sequestro, la cui durata, dunque, non può essere temporalmente indeterminata.

Nel caso di specie doveva ritenersi che il sequestro probatorio della copia forense dei dispositivi sequestrati avesse esaurito la propria funzione nel momento in cui il Pm aveva selezionato ed acquisito i dati informatici di interesse mediante apposita consulenza tecnica, con conseguente necessità di procedere alla restituzione della copia integrale degli stessi agli aventi diritto. 

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