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L’indicazione nei formulari di identificazione dei rifiuti (cc.dd. FIR) di un codice CER non pertinente alla tipologia dei rifiuti trasportati integra il reato di cui all’art. 484 c.p.

Pubblicato il 08/10/2021

In tema di rifiuti, la falsa attestazione del contenuto dei rifiuti trasportati mediante l’utilizzazione di un codice CER non pertinente a quel carico, integra il reato di “falsità in registri e notificazioni” previsto dall’art. 484 c.p., e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 258, co. 4, d.lgs 152/2006 (c.d. Testo unico dell’ambiente)

È il principio di recente affermato dalla Suprema Corte, Sezione Terza, estensore Cerroni, con la sentenza numero 32604 depositata nel settembre 2021 (ud. 25 maggio 2021), destinato a costituire un inedito precedente in materia.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna inflitta all’imputato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di cui all’art. 484 c.p., la Cassazione ha tratto spunto da un caso riguardante un trasportatore il quale, non potendo utilizzare lo speculare codice CER “rifiuti misti” relativamente al carico trasportato, poiché destinato a contrassegnare solo rifiuti conferiti da enti di natura pubblica, aveva ritenuto di indicare, contrariamente al vero, il codice CER relativo ai c.d. “metalli misti”.

L’aver l’imputato indicato in maniera infedele detto codice CER, facendo leva sulla “teoria del codice prevalente”, nonostante la consapevolezza che i “metalli misti” costituissero solo una minima parte dei rifiuti trasportati, è stata ritenuta dalla Suprema Corte condotta integrante l’ipotesi criminosa di “falsità in registri e notificazioni” ex art. 484 c.p., non potendosi equiparare, secondo i supremi giudici, l’utilizzo volontario di un codice non pertinente al carico trasportato ad una compilazione dei FIR con “dati inesatti o incompleti” sanzionata come mero illecito amministrativo dall’art. 258, co. 4, T.U.A.

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