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Costituzione di parte civile preclusa se il relativo atto non è depositato, in udienza, prima della proposizione delle questioni preliminari.

Pubblicato il 09/12/2021

Alla parte civile, se non costituita durante l’udienza preliminare ovvero nell’ipotesi in cui sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell’art. 81 c.p.p., è riconosciuta la possibilità di costituirsi in giudizio nel corso degli atti introduttivi al dibattimento purché la predetta costituzione avvenga in un momento antecedente rispetto all’apertura della fase di discussione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.

È il principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte, Sezione Terza, relatore Semeraro, con la sentenza numero 42436, depositata il 19 novembre 2021 (ud. 26 ottobre 2021), con la quale, accogliendo le censure difensive della ricorrente (condannata per il reato di discarica abusiva ex art. 256, comma 3, d.lgs n. 152/2006), i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze e quella di primo grado, limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione Toscana, ritenendo intempestivo l’atto di costituzione di parte civile depositato dall’ente in udienza.

            Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano considerato tempestiva la costituzione in giudizio dell'ente in quanto avvenuta prima della definizione delle questioni preliminari e, comunque, in un momento antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Al contrario, la ricorrente sosteneva l’intempestività della stessa, in quanto avvenuta solo successivamente alla verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti ex art. 484, comma 1, c.p.p.

            La Cassazione, traendo spunto dalla fattispecie in esame, dopo aver sottolineato la perentorietà del termine di costituzione di parte civile di cui all’art. 79, comma 2, c.p.p., e dopo aver specificato che, in base alla lettura coordinata degli artt. 484 e 491 c.p.p., si applicano anche rispetto a tale parte (così come già previsto per l’imputato ed il suo difensore) i principi previsti per la verifica della regolare costituzione delle parti, ha affermato che “In sostanza, se la costituzione di parte civile avviene subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale dell’imputato e del suo difensore, mediante il deposito dell’atto di costituzione di parte civile in udienza, la fase ex art. 484 c.p.p., relativa al regolare controllo della costituzione delle parti è conclusa e si apre quella delle questioni preliminari che comprende anche quella concernente la costituzione di parte civile. In tale fase, relativa alle questioni preliminari, la costituzione di parte civile è certamente preclusa”.

            Del resto, l’art. 491 c.p.p., facendo riferimento (tra l'altro) alle questioni concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che in tale momento processuale la costituzione sia già avvenuta (mediante deposito dell’atto in udienza o notifica dello stesso alle altre parti).

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