Reati ambientali
Pubblicato il 09/12/2021
Alla parte civile, se non costituita durante
l’udienza preliminare ovvero nell’ipotesi in cui sia stata esclusa dal giudice
ai sensi dell’art. 81 c.p.p., è riconosciuta la possibilità di costituirsi in
giudizio nel corso degli atti introduttivi al dibattimento purché la predetta
costituzione avvenga in un momento antecedente rispetto all’apertura della fase
di discussione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.
È il principio recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, Sezione Terza, relatore Semeraro, con la sentenza numero 42436,
depositata il 19 novembre 2021 (ud. 26 ottobre 2021), con la quale, accogliendo
le censure difensive della ricorrente (condannata per il reato di discarica abusiva ex art. 256, comma 3, d.lgs n. 152/2006), i giudici di legittimità hanno annullato
senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze e quella di primo
grado, limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione
Toscana, ritenendo intempestivo l’atto di costituzione di parte civile
depositato dall’ente in udienza.
Nel
caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano considerato tempestiva la
costituzione in giudizio dell'ente in quanto avvenuta prima della
definizione delle questioni preliminari e, comunque, in un momento antecedente alla dichiarazione
di apertura del dibattimento.
Al contrario, la ricorrente sosteneva
l’intempestività della stessa, in quanto avvenuta solo successivamente alla
verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti ex
art. 484, comma 1, c.p.p.
La
Cassazione, traendo spunto dalla fattispecie in esame, dopo aver sottolineato
la perentorietà del termine di costituzione di parte civile di cui all’art. 79,
comma 2, c.p.p., e dopo aver specificato che, in base alla lettura coordinata
degli artt. 484 e 491 c.p.p., si applicano anche rispetto a tale parte (così
come già previsto per l’imputato ed il suo difensore) i principi previsti per
la verifica della regolare costituzione delle parti, ha affermato che “In
sostanza, se la costituzione di parte civile avviene subito dopo la verifica
della regolare costituzione del rapporto processuale dell’imputato e del suo
difensore, mediante il deposito dell’atto di costituzione di parte civile in
udienza, la fase ex art. 484 c.p.p., relativa al regolare controllo della
costituzione delle parti è conclusa e si apre quella delle questioni
preliminari che comprende anche quella concernente la costituzione di parte
civile. In tale fase, relativa alle questioni preliminari, la costituzione di
parte civile è certamente preclusa”.
Del resto, l’art. 491 c.p.p., facendo riferimento (tra l'altro) alle
questioni concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che in tale
momento processuale la costituzione sia già avvenuta (mediante deposito
dell’atto in udienza o
notifica dello stesso alle altre parti).
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