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Reati urbanistici, edilizi e paesaggistici

Non integra il reato di abuso edilizio la realizzazione di una piscina, in assenza di idoneo titolo abilitante, quando la stessa costituisca “pertinenza” dell’abitazione principale

Pubblicato il 29/08/2024

È il principio espresso dal Tribunale di Taranto, Sezione monocratica, che, recependo i rilievi difensivi dell’avv. Gianluca D’Oria, difensore di fiducia del proprietario dell’immobile nonché committente dell’opera, ha assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste” richiamando il perimetro concettuale della c.d. "pertinenza urbanistica", all'interno della quale potrebbero ricomprendersi anche le piscine ove poste a servizio esclusivo di una residenza privata.

Il Tribunale ionico, richiamando gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, ha in proposito rammentato come la nozione di "pertinenza urbanistica" abbia peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Tali principi trovano applicazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per le piscine di modeste dimensioni che siano asservite ad edifici a destinazione residenziale, anche indipendentemente dal fatto se l’area nella quale insistono sia un'area a destinazione agricola o a destinazione residenziale, purché abbiano limitata rilevanza sul piano urbanistico e non influiscano negativamente sull’assetto territoriale agricolo.

Nella fattispecie in esame, l’avv. D’Oria aveva posto in rilievo la necessità di considerare, in chiave interpretativa, anche l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nel definire gli interventi edilizi, al comma 1, lettera e), equipara agli “interventi di nuova costruzione”, per i quali è necessario munirsi di permesso di costruire, i soli “interventi pertinenziali” che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero comportino la realizzazione di un volume superiore del 20% del volume dell'edificio principale; con la conseguenza che gli altri “interventi pertinenziali” devono essere ritenuti esclusi dal regime del permesso di costruire di cui al successivo art. 10 e ricompresi, invece, nel regime della d.i.a. di cui all'art. 22, per la cui violazione non sono previste sanzioni penali.

Il giudice ha così ritenuto di pervenire ad una sentenza assolutoria essendo stato provato, nel corso del processo, come la piscina realizzata dall’imputato possedesse i requisiti della pertinenza urbanistica come fin qui identificati (e, pertanto, necessitasse al più della previa presentazione di una semplice S.C.I.A. e non di un P.d.C.), posto il volume della stessa e la circostanza che il manufatto risultasse al servizio esclusivo dell’abitazione principale.

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