Reati tributari
Pubblicato il 04/11/2020
L’omessa conservazione ed esibizione agli agenti accertatori da parte dell’imprenditore di “contratti”, di qualunque natura essi siano, nel corso di una verifica fiscale, non integra la fattispecie incriminatrice di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D.lgs 74/2000).
È l’interessante principio sancito da una recente pronuncia del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione penale monocratica, emessa all’esito di una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il titolare di una società operante nel settore della ristorazione, accusato di aver occultato nel corso di una verifica fiscale, al fine di evadere le imposte, un rilevante numero di contratti stipulati con la clientela per l’organizzazione di banchetti nuziali ed altre liete ricorrenze.
Nel pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato, in accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Gianluca D’Oria, il Tribunale ionico, disattendendo la linea interpretativa seguita da alcune pronunce della Suprema Corte, ha affermato il principio di cui sopra sulla scorta di una ragionevole interpretazione, letterale e sistematica, degli articoli 22, comma 2 d.p.r. 600/1973 e 2214, comma 2 c.c. (in tema di tenuta di libri obbligatori ed altre scritture contabili), disposizioni richiamate dalla norma penale, che non consente di ricomprendere il “contratto” nel novero delle “altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”, il cui obbligo di conservazione è presidiato da sanzione penale (art. 10 d.lgs 74/2000).
A tale conclusione il Tribunale ha peraltro ritenuto di pervenire valorizzando condivisibilmente i principi garantistici di tassatività del precetto e personalità del rimprovero penale che devono guidare il giudice “nella sua quotidiana attività ermeneutica”.
Contatti
LO STUDIO
Lo Studio si trova nel cuore di Lecce, all'interno di un antico palazzotto del '500, a pochi passi dall'arco di Trionfo Carlo V (Porta Napoli) e dal Duomo.INDIRIZZO
Via Principi di Savoia 4
73100 Lecce
RECAPITI
E-mail:info@avvocatogianlucadoria.com
avv.doriagianluca@libero.it