Reati tributari
Pubblicato il 10/03/2021
Negata l'idoneità probatoria degli accertamenti bancari nei casi in cui il giudice, per un verso non tenga conto, ai fini della determinazione dell'imposta evasa, dei costi di esercizio e, per altro verso, utilizzi la presunzione di cui all'art. 32 d.p.r. n. 600/1973.
E' quanto statuito da una recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, emessa all'esito di una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il titolare di una ditta individuale, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti da attività estrattiva, a cui veniva contestato il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele) per aver evaso, per importi rilevanti, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nell'arco di un quinquennio, omettendo di dichiarare una cospicua parte dei ricavi conseguiti in ciascun anno d'imposta.
Nel ribaltare la sentenza di condanna emessa in prima istanza dal Tribunale di Taranto, la Corte di merito, in accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall' Avv. Gianluca D'Oria, suffragata da ben due consulenze tecniche (contabile-fiscale e geologica), ha tra l'altro avuto modo di affermare il principio secondo cui gli accertamenti bancari, i cui esiti erano stati valorizzati dall'organo d'accusa unitamente ai rilievi scaturenti da altra indagine condotta secondo il metodo c.d. "analitico-induttivo", non possono prescindere dalla verifica dei "costi di esercizio" dell'impresa né, tanto meno, è lecito utilizzare nell'ambito di un giudizio penale la presunzione legale di cui all'art. 32 d.p.r. n. 600/1973.
Nel pervenire all'esito assolutorio la Corte d'appello, anche sulla scorta degli esiti di una minuziosa attività consulenziale della difesa consistita nella "riconciliazione" delle fatture emesse dalla ditta dell'imputato con i singoli versamenti effettuati sul conto corrente della stessa, ha tra l'altro richiamato quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo cui in tema di reati tributari non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati su conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32 comma 1 n. 2, d.p.r. n. 600/1973), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.
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